Art. 20.
(Società a partecipazione pubblica).

      1. Il consiglio di amministrazione delle società a capitale interamente pubblico è sostituito da un amministratore unico.
      2. Il consiglio di amministrazione delle società a capitale prevalentemente pubblico non può essere composto da più di tre consiglieri. Tale limite si applica anche quando la somma delle partecipazioni di Stato, regioni, enti locali e altri enti pubblici è superiore al 50 per cento del capitale della società.

      3. Il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito all'amministratore unico ovvero al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione, investiti di particolari cariche ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, di società partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze e delle rispettive società controllate e collegate non può superare l'importo di 500.000 euro, a cui può essere aggiunta una quota variabile, non superiore al 25 per cento della retribuzione fissa, che è corrisposta al raggiungimento di obiettivi annuali, oggettivi e specifici. Tali importi devono essere rivalutati annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non superiore all'indice dei prezzi al consumo stabiliti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per l'intera collettività nazionale.

      4. Nelle società a totale partecipazione di un ente locale ovvero di una pluralità di enti locali, il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito all'amministratore unico non può essere superiore al 70 per cento dell'indennità del rappresentante del socio pubblico con la maggiore

 

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quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici. Il compenso lordo annuale onnicomprensivo attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione delle società partecipate da un ente locale ovvero da una pluralità di enti locali, investiti di particolari cariche ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, non può essere superiore, rispettivamente, al 70 e al 60 per cento dell'indennità spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota di partecipazione e, in caso di parità di quote, a quella di maggiore importo tra le indennità spettanti ai rappresentanti dei soci pubblici. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano le opportune disposizioni volte a garantire che nelle società a totale partecipazione pubblica sia prevista un'indennità di risultato solo nel caso di produzione di utili e in misura ragionevole e proporzionata, sulla base di valutazioni legate al volume d'affari di ciascuna società, nonché al numero di dipendenti e allo stato patrimoniale e contabile della stessa società.

      5. Le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali non possono assumere o mantenere partecipazioni dirette o indirette, anche di minoranza, in società che hanno per oggetto la produzione di beni e di servizi non strumentali alla loro attività o non strettamente necessari per il perseguimento delle loro finalità istituzionali.

      6. L'assunzione di partecipazioni deve essere autorizzata dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali provvedono a cedere le partecipazioni di cui al citato comma 5 con le modalità previste dall'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e successive modificazioni.

      7. Tutte le delibere di assunzione di partecipazioni devono essere pubblicate
 

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sul sito istituzionale dell'ente e devono preventivamente essere trasmesse alla competente procura regionale della Corte dei conti.

      8. Le società a partecipazione pubblica, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, apportano le necessarie modifiche statutarie al fine di consentire l'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

      9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate in mercati regolamentati.